Art.1. Denominazione, sede e durata
É costituita un’Associazione denominata “DiCultHer – Faro Molise” (d’ora in poi chiamata anche “Associazione”). L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’ Associazione “DiCultHer – Faro Molise” ha sede nel territorio molisano nel Comune di Campobasso in via Moscatelli n. 3 (S. Stefano).
Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
L’Associazione può aprire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo e dandone comunicazione all’Assemblea dei Soci.
Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto con l’Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art.2. Finalità dell’Associazione
L’Associazione “DiCultHer – Faro Molise” è un’Associazione culturale che persegue il fine della realizzazione, nel territorio molisano, della “Titolarità culturale” in rapporto agli obiettivi e alle finalità della Convenzione di Faro (Portogallo):
- promossa dal Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società e siglata nel 2005;
- ratificata in Italia con la Legge 133 del 01/10/2020 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005” (20G00152) in GU SG n.263 del 23/10/2020.
e alla sua contestualizzazione nell’era digitale.
l’Associazione “DiCultHer – Faro Molise”, in piena coerenza con la Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società siglata a Faro nel 2005 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2020, promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in tutti suoi aspetti sostenendo l’idea che la conoscenza e l’uso del patrimonio, la piena titolarità culturale delle comunità rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Questo in piena coerenza anche con i principi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e oggi riconfermati nel Quadro d’azione europeo per il patrimonio culturale che si fonda sull’approccio integrato e partecipativo allo sviluppo sostenibile, all’economia circolare, alla tutela della diversità bio-culturale.
La sua missione consiste in particolar modo nella raccolta di documentazione, capillare ricognizione e supporto alla conservazione e valorizzazione dei siti di valore paesaggistico e culturale, con particolare riferimento per quei patrimoni bio-culturali e ai piccoli centri abitati storici e rurali, afferenti alle aree interne, montane o fragili meno note ai grandi circuiti turistici. Al tempo stesso si ritiene cruciale costruire occasioni, inventari, archivi e atlanti dei patrimoni materiali e immateriali di questa comunità regionale, sostenendo una nuova stagione di partecipazione e condivisione dei saperi e delle pratiche connessi alla cultura materiale e tradizionale, ma anche delle conoscenze erudite e della creatività artistica maturata e sedimentata nella storia del territorio molisano.
L’Associazione si propone, altresì, di costruire nuove forme di cooperazione tra attori pubblici, privati, istituzioni e associazionismo, singoli cittadini e comunità locali per promuovere in modo integrato e multivocale una nuova soggettività e protagonismo comunitario e orizzontale nella promozione sociale dei patrimoni bio-culturali, favorendo la governance multilivello dei processi di interpretazione, promozione e rigenerazione territoriale in linea con la Convenzione di Faro. In una regione come il Molise, infine, caratterizzata dalla cospicua presenza di emigrati di origine molisana in tutti i continenti, si ritiene particolarmente opportuno andare incontro alla domanda di conoscenza, riscoperta e visita – sia virtuale che in presenza – dei luoghi della memoria e del cosiddetto “turismo delle origini” come forma di rigenerazione anche di fecondi rapporti con la comunità del ‘Molise fuori dal Molise’.
L’Associazione pensa di realizzare tutto questo attraverso una feconda, paritetica, collegiale cooperazione di tutti i soci – individuali e collettivi – al processo di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bio-culturali regionali attraverso l’impiego e la sperimentazione dei più avanzati strumenti, piattaforme e stili comunicativi messi a disposizione dall’innovazione digitale che permettono proprio grazie al loro potenziale partecipativo e cooperativo la piena realizzazione della condivisa e paritetica presa di consapevolezza e conseguente presa in carico del patrimonio bioculturale come valore per la tenuta sociale e culturale del senso di appartenenza e condivisione comunitaria.
Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
- promozione del patrimonio culturale del territorio molisano per diffonderne la conoscenza sia all’interno del territorio stesso, rafforzando la Titolarità culturale della comunità, sia al suo esterno;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- creazione e gestione di spazi digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
- promozione e organizzazione di comunità patrimoniali (così come definite nella Convenzione di Faro) per coinvolgere la società civile nei processi di conoscenza, decisionali e di gestione relativi all’ambito del patrimonio culturale nei territori in cui operano;
- promozione delle attività dei soci con riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
- promozione e diffusione della Cultura Digitale all’interno del territorio;
- produzione di pubblicazioni e documentazione rilevante per il concetto di “patrimonio culturale” in qualsiasi forma: testi, immagini, video, siti web e qualunque altra forma opportuna;
- incontri, convegni, workshop e altre attività analoghe;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- adesione a progetti con finanziamenti pubblici, italiani ed europei ed internazionali;
- realizzazione di studi e ricerche attinenti la cultura e il patrimonio, anche in relazione ai loro aspetti economici, agli sbocchi professionali che offrono e ai profili di competenza necessari;
- attività di formazione iniziale, permanente e continua, anche universitaria e post-universitaria anche nel quadro di programmi promossi dall’Unione Europea, dalla Stato Italiano e altri Stati, dalle Regioni e altri Enti locali;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività di informazione, orientamento, educazione in collaborazione con le scuole, le università e altri attori del sistema istruzione sui temi del patrimonio in qualunque forma;
- promozione di reti nazionali e internazionali tra associazioni e altre organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi o compatibili;
- promozione di mostre, spettacoli e attività artistiche;
- gestione di spazi e attività di tipo culturale in senso ampio, comprese quelle di tipo artistico;
- passeggiate patrimoniali in luoghi di particolare interesse (“Gite al FARO”);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- altre attività, analoghe a quelle sopra indicate, aventi comunque lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e le comunità patrimoniali.
Art.3. Associati
L’Associazione a “DiCultHer – Faro Molise” si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli obiettivi.
Possono fare parte dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti, associazioni, imprese, cooperative, studi associati o organismi, anche stranieri, …) che abbiano finalità analoghe o compatibili con quelle dell’Associazione e che operino nel territorio molisano.
Le modalità di ammissione a socio sono fissate dal Consiglio Direttivo.
In prima istanza per essere ammessi bisogna presentare una richiesta attraverso una scheda di candidatura con le seguenti voci: soggetto proponente (con indicazioni anagrafiche, residenza, codice fiscale, posta elettronica, etc.), descrizione dell’attività svolta, eventuali proposte/idee progettuali future (max. 300 parole).
Le persone giuridiche (enti, associazioni, imprese, cooperative, studi associati o organismi, anche stranieri, …), sia pubbliche che private, che vogliono aderire all’Associazione devono anche allegare la delibera dell’organo competente da cui risulti che si approva il presente Statuto, ed indicando il soggetto delegato a rappresentarle.
Alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo esamina la richiesta di ammissione e delibera l’ammissione del nuovo socio, se ritenuta compatibile con lo spirito e le finalità dell’Associazione disponendo anche il versamento della relativa quota associativa. La relativa comunicazione all’Assemblea sarà effettuata alla prima Assemblea utile.
I soci sono di quattro tipi: fondatore, ordinario, sostenitore e onorario.
a) I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Tra essi, l’Università degli Studi del Molise partecipa all’Associazione senza vincoli e oneri di finanziamenti;
b) I soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività correnti dell’Associazione e sono in regola con la quota associativa per loro prevista;
c) I soci sostenitori sono coloro che si iscrivono versando una quota superiore alla quota prevista per i soci ordinari.
d) I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo perché l’Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.
La quota associativa è intrasmissibile, salvo diverse disposizioni di legge, e non è rivalutabile. Il costo della quota associativa è decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce l’ammontare e la decorrenza, anche con riferimento alla natura del socio (persona fisica, persona giuridica) e, per le persone giuridiche, alla dimensione.
La validità della quota associativa è di un esercizio sociale.
Ai soci di qualsiasi tipo sono riconosciuti:
a) il diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita Sociale;
b) il diritto di voto in Assemblea.
I soci si impegnano a fornire le notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’Associazione, nel rispetto della normativa sulla privacy. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo consenso degli interessati.
La qualità di associato può perdersi:
a) per decesso;
b) per recesso volontario con effetto immediato, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
c) per morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
d) per comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione o in caso le si arrechi, in qualsiasi modo, danni morali e/o materiali.
Art.4. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il Direttore;
e) Il Tesoriere;
f) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
g) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
h) Il Collegio dei Probiviri, nominato qualora l’Assemblea ritenga di istituirlo.
Art.5. L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno due componenti del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, convocata almeno un’ora dopo la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti e le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti.
La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata almeno 3 (tre) giorni prima attraverso posta elettronica.
L’Assemblea delibera in ordine:
a) alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto patrimoniale;
c) all’approvazione del Programma Annuale e Pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
d) alle modifiche dello Statuto;
e) all’importo della quota Sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo;
f) alla costituzione di sezioni di attività e di altri organismi;
g) alla nomina dell’Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
h) alla nomina dell’Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
i) alla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, ove ritenga di istituirlo;
l) alla ratifica della perdita della qualità di socio nel caso di comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione o in caso le si arrechi, in qualsiasi modo, danni morali e/o materiali.
L’Assemblea dei Soci inoltre esamina e decide, in modo diretto o attraverso il Collegio dei Probiviri ove istituito, su eventuali controversie relative all’interpretazione dei regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto e sui ricorsi presentati da soci iscritti.
L’Assemblea si tiene di norma in videoconferenza. Il Presidente ha la facoltà di convocarla anche in presenza.
Art.6. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) è l’Organo Amministrativo dell’Associazione ed è formato da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri;
b) è nominato dall’assemblea, ad eccezione del primo triennio dalla costituzione nel quale la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’Atto Costitutivo;
c) ha il compito di gestire tutte le attività dell’Associazione, su delega dell’Assemblea, nonché di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nomina, al suo interno, il Presidente e i due Vice Presidenti;
e) nomina, al suo interno, il Direttore per le incombenze di carattere organizzativo inerenti l’attività dell’Associazione;
f) nomina, al suo interno, il Tesoriere per le incombenze di carattere economico-finanziarie inerenti l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e ne controlla l’esecuzione;
b) decide sugli investimenti patrimoniali e finanziari;
c) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con soggetti terzi;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) redige e revoca procedure e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
a) mantiene aggiornato l’elenco degli associati (Libro dei soci) attraverso il Direttore;
b) decide l’importo delle quote sociali;
c) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali.
I membri del consiglio Direttivo possono essere confermati anche più di una volta; In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, l’assemblea provvederà alla loro sostituzione, mediante nuova elezione dei singoli consiglieri da sostituire.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta in forma scritta con un preavviso di almeno 3 giorni prima attraverso posta elettronica indicando modalità, ora e ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.
Art.7. Il Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
b) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
c) convoca e presiede l’Assemblea;
d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
e) cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
f) stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;
g) ha potere di firma in tutte le operazione economiche e finanziarie inerenti l’attività dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente viene sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
Nel caso di recesso o di revoca e nel caso di termine mandato il Presidente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni. Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.
Art.8. Il Direttore
Al Direttore è affidata la comunicazione ai soci delle attività dell’Associazione e il coordinamento delle attività di organizzazione, di gestione delle risorse e di comunicazione dell’Associazione.
Il Direttore è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro dei Soci.
Art.9. Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Cura la redazione del rendiconto consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo Stanti i compiti affidati al Tesoriere, allo stesso è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere opera a firma congiunta con il Presidente per incassi o pagamenti superiori ad un importo minimo, deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art.10. L’organo di controllo
L’organo di controllo, qualora nominato, può essere, in relazione alle determinazioni assunte dall’Assemblea, monocratico o collegiale. Se collegiale, è formato da 3 (tre) membri.
La nomina dei componenti l’organo di controllo, eletti dall’Assemblea non necessariamente fra i soci, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2397 del Codice civile.
L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina, se collegiale, al proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadono dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. Nel caso in cui si scelga di affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti, e quindi si decida di non nominare un apposito organo di revisione, l’organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.11. L’organo di revisione
L’organo di revisione, qualora nominato, può essere, in relazione alle determinazioni assunte dall’Assemblea, monocratico o collegiale. Se collegiale, è formato da 3 (tre) membri. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Esso nomina, se collegiale, al proprio interno un Presidente.
L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadono dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 12. Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei Soci può nominare il Collegio dei Probiviri che vigila sull’andamento dell’Associazione.
E’ composto da tre membri, eletti di norma tra i soci fondatori, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare qualunque controversia sorga in merito alla esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto. Delibera dunque sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Tali controversie escludono ogni altra giurisdizione e saranno decise con equità e senza formalità di procedure.
Il Collegio relaziona all’Assemblea sulle risultanze dell’istruttoria svolte.
Art.13. Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
a) i proventi da tesseramento;
b) gli eventuali versamenti dei Soci e di tutti coloro che fruiscono dei servizi dell’Associazione;
c) gli eventuali contributi pubblici;
d) i proventi delle manifestazioni, dei progetti e delle gestioni dell’Associazione;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) le donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;
g) i beni mobili e immobili dell’Associazione.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.14. Esercizi sociali e bilancio
Gli esercizi sociali partono dal 1 gennaio, salvo il primo che parte dal momento della costituzione, e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere trasmesso a tutti i soci entro il 31 marzo successivo. L’Assemblea per l’approvazione del Bilancio deve essere convocata entro i successivi 60 giorni.
Art.15. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto al un Ente Locale, o a un Circolo, o a Strutture Sociali similari operanti nel settore del tempo libero o della cultura.
La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.